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Corte d'Appello di Bologna > Previdenziale
Data: 13/02/2007
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 679/06
Parti: S.G. Love / E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali
DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELL’AMMINISTRATORE DI UNA S.R.L. COMMERCIALE


art. 2, c. 26 della legge 335/96

art. 1 comma 208 legge n. 662/96

art. 59, comma 16 legge n. 449/97;

art. 45 d.l. n. 269/03

Il sig. Gastone M., da tempo pensionato, riceveva una cartella di pagamento, in favore dell’INPS, per contributi obbligatori e somme aggiuntive asseritamente dovuti nella gestione commercianti per un biennio. Egli proponeva opposizione asserendo di essere stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società e, come tale già iscritto nelle gestione previdenziale propria degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi., non avendo mai partecipato in modo personale all’attività aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza. Il Tribunale di Forlì respingeva l’opposizione e veniva proposto appello.

Con l’art. 1 della legge 23.12.96 n. 662, riscrivendo l’art. 1 della legge 27.11.60 n. 1397, è stata, sostanzialmente, estesa ai commercianti che siano soci di una s.r.l., e a mezzo di questa svolgano la loro attività, l’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Il comma 208 della stessa 662/96, però, stabilisce che i soggetti in questione, qualora “esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazioni obbligatorie per l’IVS”, “sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale … dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

La Corte d’Appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, ha sottolineato: a) che dal comma 208 deriva che, se siano svolte più attività autonome, l’obbligo di iscrizione esiste solo nei confronti della Gestione corrispondente all’attività prevalente; e non rilevano, in senso contrario, le norme (art. 59, c. 16 l. 449/97; art. 45 d.l. 269/03, convertito in legge 326/03) che “presuppongono l’iscrizione anche ad un’altra forma di assicurazione obbligatoria, oltre che alla gestione separata di cui all’art. 2 l. 335/95”, dovendosi ritenere “che detta doppia iscrizione possa verificarsi … solo nell’ipotesi in cui una delle attività lavorative che vengono in rilievo sia svolta in regime di subordinazione”; b) che è l’Inps a dover offrire piena prova di quale sia l’attività prevalente svolta dal soggetto che chiama ad assolvere l’obbligo contributivo.




Corte d'Appello di Bologna > Previdenziale
Data: 13/02/2007
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 679/06
Parti: ANGELO G / C.F.T. S.p.A. (già Rossi e Catelli S.p.A.)
DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELL’AMMINISTRATORE DI UNA S.R.L. COMMERCIALE


art. 2, c. 26 della legge 335/96

art. 1 comma 208 legge n. 662/96

art. 59, comma 16 legge n. 449/97;

art. 45 d.l. n. 269/03

Il sig. Gastone M., da tempo pensionato, riceveva una cartella di pagamento, in favore dell’INPS, per contributi obbligatori e somme aggiuntive asseritamente dovuti nella gestione commercianti per un biennio. Egli proponeva opposizione asserendo di essere stato presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società e, come tale già iscritto nelle gestione previdenziale propria degli amministratori e dei collaboratori coordinati e continuativi., non avendo mai partecipato in modo personale all’attività aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza. Il Tribunale di Forlì respingeva l’opposizione e veniva proposto appello.

Con l’art. 1 della legge 23.12.96 n. 662, riscrivendo l’art. 1 della legge 27.11.60 n. 1397, è stata, sostanzialmente, estesa ai commercianti che siano soci di una s.r.l., e a mezzo di questa svolgano la loro attività, l’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Il comma 208 della stessa 662/96, però, stabilisce che i soggetti in questione, qualora “esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazioni obbligatorie per l’IVS”, “sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale … dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

La Corte d’Appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado, ha sottolineato: a) che dal comma 208 deriva che, se siano svolte più attività autonome, l’obbligo di iscrizione esiste solo nei confronti della Gestione corrispondente all’attività prevalente; e non rilevano, in senso contrario, le norme (art. 59, c. 16 l. 449/97; art. 45 d.l. 269/03, convertito in legge 326/03) che “presuppongono l’iscrizione anche ad un’altra forma di assicurazione obbligatoria, oltre che alla gestione separata di cui all’art. 2 l. 335/95”, dovendosi ritenere “che detta doppia iscrizione possa verificarsi … solo nell’ipotesi in cui una delle attività lavorative che vengono in rilievo sia svolta in regime di subordinazione”; b) che è l’Inps a dover offrire piena prova di quale sia l’attività prevalente svolta dal soggetto che chiama ad assolvere l’obbligo contributivo.




Corte d'Appello di Bologna > Previdenziale
Data: 18/01/2010
Giudice: D'Amico
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 1059/09
Parti: INPS contro Franca L.
PREVIDENZA - PRIMO GRADO: REQUISITO REDDITUALE RISULTANTE SOLO DALLA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - SUFFICIENZA IN ASSENZA DI CONTESTAZIONE DELL’INPS - SECONDO GRADO: FACOLTA’ DEL GIUDICE DI ACQUISIRE D’UFFICIO MATERIALE PROBATORIO


Art. 437 c.p.c.

 

L’INPS, non costituitosi nel giudizio di primo grado,  ricorre in appello avverso la sentenza che riconosceva all’appellata il diritto alla pensione di inabilità civile, lamentando che il giudice di prime cure ha accolto il ricorso  nonostante la carenza di prova del requisito reddituale integrante elemento costitutivo del diritto, avendo la sig. L. prodotto soltanto una dichiarazione di responsabilità  circa l’assenza, con riguardo agli anni di riferimento, di redditi.

Rileva la Corte che in difetto di contestazione  del requisito reddituale la prova dello stesso non è richiesta in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi  della pretesa che la parte deve dimostrare, con la conseguenza che il giudice dovrà ritenerlo sussistente in ragione della non contestata allegazione circa la sussistenza del requisito.

Venendo ora contestato detto requisito per la prima volta in appello, la Corte osserva, con riferimento all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio nel rito del lavoro,  che nella  materia della previdenza ed assistenza, caratterizzata dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze processuali offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cpc, è tenuto, ove reputi insufficienti le prove acquisite, ad esercitare il potere dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio ed idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione, non ostando alla ammissione d’ufficio delle prove il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, essendo la prova nuova, disposta d’ufficio, solo l’approfondimento indispensabile di  elementi probatori  già obiettivamente presenti nella realtà del processo.

Nella fattispecie all’esame della Corte è stata pertanto ammessa la produzione, in appello, della documentazione fiscale idonea a comprovare i redditi nel periodo di riferimento, che ha confermato quanto risultante dalla dichiarazione di responsabilità prodotta in primo grado.

L’appello dell’INPS è stato quindi respinto.